|
Autocertificazione
on line
Il DPR
28/12/2000 n.445, entrato in vigore il 7 marzo 2001 (pubblicato
sul supplemento n.30 della G.U. n. 42 del 20/02/2001) accorpa
tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia
di Dichiarazioni sostitutive e di Autocertificazione.
I cittadini possono presentare in sostituzione delle tradizionali
certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali,
mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato.
La firma non deve essere più autenticata.
La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettare le autocertificazioni,
riservandosi la possibilità di controllo e verifica
in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità
del loro contenuto
DICHIARAZIONI
CHE SI POSSONO AUTOCERTIFICARE
Le dichiarazioni
sostitutive sono due tipi:
a) dichiarazione sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R.
445/2000)
b) dichiarazione sostitutive dell'atto di notorietà
(art. 47 D.P.R. 445/2000)
Tutte le dichiarazioni sostitutive sono esenti dall'imposta
di bollo (art. 37 D.P.R 445/2000). Le istanze e le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi
della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente
a copia non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore (art.38 D.P.R. 445/2000)
a) Dichiarazioni
sostitutive di certificazioni
.... Si possono autocertificare
- data
e il luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente
o discendente;
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione,
di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione
dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA
e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche
o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi
tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi
militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare
dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario
di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti
nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento
e di non aver presentato domanda di concordato.
b) Dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà
Tutte
le altre situazioni, fatti e qualità personali conosciute
dal cittadino e non comprese nell'elenco di ciò che
si può autocertificare possono essere dichiarate con
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
L'atto di notorietà concernente stati, qualità
personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato
è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal
medesimo (art. 47 D.P.R. 445/2000) in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
(art.38 D.P.R. 445/2000)
DOV'E'
UTILIZZABILE
L'autocertificazione
e le dichiarazioni sostitutive di notorietà
sono utilizzabili:
- nei rapporti con le amministrazioni pubbliche intendendo
tutte le Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti
e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie,
le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, province, comuni e comunità montane,
I.A.C.P., camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto
pubblico (compresi gli enti pubblici economici).
- nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità
e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende
del Gas, ecc.)
non sono utilizzabili:
- nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria
nello svolgimento di funzioni giurisdizionali
COME
FUNZIONA
Per redarre
un'autocertificazione il cittadino può compilare on
line i moduli di autocertificazione presenti in questa sezione
o compilare gli appositi moduli prestampati che gli uffici
pubblici sono tenuti a mettergli a disposizione oppure usare
un semplice foglio di carta sul quale, dopo avere scritto
i propri dati identificativi (cognome e nome, data e luogo
di nascita) dichiarerà quanto gli viene richiesto.
La dichiarazione, firmata in calce, dovrà essere presentata
direttamente all'ufficio competente, senza procedere ad autenticazione
della firma.
Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà, occorre l'autentica della firma solo
quando non sia contestuale ad una istanza.
L'autentica della sottosrizione avviene previa identificazione
del dichiarante da parte del pubblico ufficiale autenticante.
L'accertamento dell'identità personale del dichiarante
può avvenire in uno dei seguenti modi:
a)conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale;
b)testimonianza di due idonei fidefacienti conosciuti dal
pubblico ufficiale;
c)esibizione di un valido documento di identità personale,
munito di fotografia, rilasciato da una pubblica autorità.
DICHIARAZIONI
NON VERITIERE
L'amministrazione
pubblica, può provvedere d'ufficio ad accertare la
veridicità di quanto dichiarato dal cittadino (art.
71 D.P.R. 445/2000)
Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è, d'altra
parte, punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000)
|